Legge Ordinaria n. 19 del 24/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1973 n. 67)
Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi per la costruzione e l'ampliamento delle caserme e delle sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  costruzione,  dell'ampliamento, del completamento,
della  sistemazione  e  della  ristrutturazione  di caserme e sedi di
servizio  per  l'Arma  dei  carabinieri e per l'Amministrazione della
pubblica  sicurezza  e'  autorizzata  la spesa di lire 5 miliardi per
l'anno finanziario 1972.
  Il  nuovo  stanziamento  verra'  inserito nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
  Le  localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al
primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e
dei  lavori  pubblici  e,  per  la  costruzione  di caserme e sedi di
servizio  per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero
della difesa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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