Legge Ordinaria n. 21 del 24/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1973 n. 67)
Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  articoli  1,  2,  5,  8,  10,  11,  13,  14,  18, 19, 22 e 52
dell'allegato  alla  legge  11  febbraio  1970, n. 34, concernente le
disposizioni  sulle  competenze accessorie del personale dell'Azienda
autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:

  Articolo 1: E' sostituito dal seguente:
  L'indennita'  di  trasferta  e'  corrisposta  ai  dipendenti che si
recano  in  missione  fuori residenza per incarichi di servizio avuti
dai loro superiori.
  L'indennita'  di  trasferta  e' corrisposta anche se la missione ha
luogo  senza  il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole
delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a
raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro.
  La  ragione  della  missione,  la  sua durata e le spese di viaggio
eventualmente  sostenute  saranno  documentate  secondo  modalita' da
stabilirsi dall'Azienda.
  Per  residenza  si intende il centro abitato o la localita' isolata
in  cui  hanno  sede  l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il
dipendente appartiene.
  Viene considerata residenza del personale esecutivo, della linea il
punto  convenzionalmente  stabilito come sede della squadra. Il tempo
occorrente  per  recarsi  dalla  residenza  convenzionale al posto di
lavoro e per farvi ritorno non e' considerato lavoro.
  Per   il  personale  in  servizio  permanente  di  guardalinea,  la
residenza e' costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla
sua sorveglianza.
  Il  dipendente  inviato  in  missione  anche per incarichi di lunga
durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del
servizio   che  espleta,  riferita  alle  possibilita'  pratiche  del
rientro, lo consenta.
  Il  trattamento  di  trasferta  per missioni compiute all'estero e'
disciplinato da apposite disposizioni di legge".

  Articolo 2: E' sostituito dal seguente:
  "Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10
chilometri   dalla   ordinaria   residenza  compete  l'indennita'  di
trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
    1) direttore  centrale di 1ª classe, direttore comparti-
mentale  di 1ª classe, direttore centrale, direttore compar-
timentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 430
    2) ispettore capo superiore, ispettore capo. . . . . . .   "  370
    3) ispettore principale, ispettore . . . . . . . . . . .   "  320
    4) segretario  superiore di 1ª classe e qualifiche equi-
parate,  segretario  superiore e qualifiche equiparate, capo
stazione  sovrintendente  e qualifiche equiparate, capo sta-
zione superiore e qualifiche equiparate. . . . . . . . . . .   "  320
    5) segretario  e  qualifiche  equiparate, capostazione e
qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equipara-
te,  tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente
capo  di  stazione,  gestore  capo, capo treno, macchinista,
nostromo,  capo  motorista,  capo  elettricista, applicato e
qualifiche  equiparate,  tecnico  di radiologia, infermiere,
gestore  di 1ª classe, assistente di stazione, gestore, con-
duttore,  macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchi-
nista t.m.,  assistente  viaggiante,  ausiliario viaggiante,
tecnico i.e.,  verificatore,  manovratore  capo,  deviatore,
capo operaio specializzato, operaio specializzato dell'arma-
mento, carpentiere, motorista, elettricista. . . . . . . . .   "  250
    6) rimanente personale . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  210

  Per  le  ore  di  missione  comprese  tra  le ore 22 e le ore 6, le
suindicate  misure orarie dell'indennita' di trasferta spettante sono
maggiorate del 50 per cento.
  Per   le  missioni  compiute  in  localita'  distanti  meno  di  10
chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure
orarie dell'indennita' di trasferta sono ridotte del 50 per cento.
  L'indennita'  di  trasferta,  nelle  misure previste nei precedenti
commi,  spetta  per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso
il  tempo  trascorso  in  viaggio;  le frazioni di ora superiori a 30
minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.
  L'indennita'  di  trasferta non e' dovuta per le missioni di durata
inferiore  a  cinque  ore  e  per  quelle compiute nella localita' di
abituale dimora, ove questa sia diversa dalla localita' di residenza,
anche convenzionale.
  Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore
si   considerano   i  periodi  di  effettiva  durata  delle  missioni
interessanti il medesimo giorno solare.
  Per  le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore
22  e  le  ore 6 compete l'indennita' di trasferta anche se la durata
complessiva della missione e' inferiore a 5 ore".

  Articolo 5: Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  missioni  compiute  lungo  la  linea,  in  localita'  non
collegata  con  la  residenza  da  un regolare servizio di linea, dal
personale  che  risiede  presso le stazioni, le distanze si computano
dal limite della stazione stessa".

  Articolo 8: Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Al  dipendente  colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie
attribuzioni  mentre  si trova a prestare servizio fuori residenza si
corrisponde,   indipendentemente   da   quanto   puo'   spettare  per
trattamento  di infortunio, la indennita' di trasferta fino a quando,
a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilita' di
restituirsi in residenza".
  Il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  direttore  generale puo' concedere il trattamento previsto nel
precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni,
anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro
servizio,  per  cause  ad  essi  non imputabili e che, a giudizio dei
sanitari  dell'Azienda, si trovino nell'impossibilita' di restituirsi
in residenza".

  Articolo  10:  Al  punto  e),  dopo  le  parole "... e' obbligato a
conseguire" e' inserito un punto anziche' il punto e virgola.

  Articolo  11:  Dopo  il  quarto  comma,  sono  inseriti i due commi
seguenti:
  "Comunque,  per  i  viaggi  di servizio compiuti con mezzi aerei di
linea,  sia  all'interno che all'estero, e' ammesso l'uso della prima
classe  per  il  solo  personale direttivo con qualifica di direttore
centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi
di trasferimento all'estero.
  Per  tutto  il  personale  e'  ammesso, in caso di viaggio aereo di
servizio  all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di
una  assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite
di  un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato
per  il  coefficiente  dieci  per  i  casi  di morte o di invalidita'
permanente".
  Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "Al   personale   direttivo  con  qualifica  di  ispettore  capo  o
qualifiche  piu'  elevate  compete  il rimborso del " diritto fisso "
spettante  al  conduttore,  corrisposto  per l'uso delle carrozze con
letti.  Per  tutto  il  restante  personale  e'  ammesso  il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta".

  Articolo 13: E' sostituito dal seguente:
  "Indennita' di trasferta al personale di macchina e dei treni.
  Al  personale  di  macchina e dei treni non compete l'indennita' di
trasferta  per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per
tali  servizi compensato con le indennita' e con i premi speciali per
esso  stabiliti  dai  capi  VII  e  VIII  salvo  il  caso in cui, per
interruzione  di  linea,  rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre
l'ora  nella  quale,  per  il  turno  o per il servizio prestabilito,
avrebbe  dovuto  farvi ritorno; in tal caso l'indennita' di trasferta
si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.
  E' pure concessa l'indennita' di trasferta, ma non le indennita' ed
i  premi  previsti  dai  capi  VII  e  VIII,  ad eccezione del premio
giornaliero  di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e
dei treni:
    a)  quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia
per istruzione;
    b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro
o da un deposito ad un'officina e viceversa;
    c)  quando  rientra  in  residenza fuori servizio a seguito di un
viaggio  di  andata,  pure  fuori  servizio, senza aver prestato, fra
l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni".

  Articolo 14: La misura massima della speciale indennita' mensile di
cui al secondo comma e' stabilita in lire 18.000.

  Articolo  18:  La  misura  di  lire  26,50  relativa all'indennita'
chilometrica prevista al settimo comma e' stabilita in lire 40.
  Le  misure  di  lire  2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di
spesa  previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente,
in lire 4.000 ed in lire 4.800.

  Articolo 19: Le misure dell'indennita' di prima sistemazione di cui
al primo comma sono raddoppiate.

  Articolo  22:  La  misura  dell'indennita' di cui al primo comma e'
stabilita  in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma e' stabilita
in lire 40.

  Articolo  52:  Le  misure  del  premio  orario  di presenza a bordo
previste al punto B) in sostituzione dell'indennita' di trasferta per
il  personale  delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del
Ministro per i trasporti e l'aviazione civile apportandovi un aumento
percentuale  in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate
misure dell'indennita' di missione di cui alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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