Legge Ordinaria n. 221 del 12/04/1973 (Pubblicata nella G.U. del 23 maggio 1973 n. 132)
Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  assicurazioni  e  le  riassicurazioni  che l'Istituto nazionale
delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere a norma degli articoli
1,  2,  8 e 12 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, oltre ai casi di
rischio gia' previsti, possono essere estese al rischio di cambio.
  Dalla garanzia del rischio di cambio sono esclusi i crediti a breve
termine.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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