Legge Ordinaria n. 278 del 10/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 13 giugno 1973 n. 150)
Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, gia' modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, gia' modificato
con legge 29 dicembre 1966, n. 1277, e' modificato come segue:
  "L'istituto provvede alla concessione del credito:
    a) con il fondo di dotazione;
    b) con il fondo di garanzia;
    c) con le riserve ordinarie e con le riserve straordinarie;
    d)  con  eventuali  anticipazioni  degli enti partecipanti e) con
l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a venti volte
quello  del patrimonio formato ai sensi del precedente articolo 2, da
autorizzarsi  con  decreto  del  Ministro  per  il tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1973

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALAGODI -
                                                  BADINI CONFALONIERI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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