Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 297 del 28/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1973 n. 153)
Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma ed il secondo comma dell'art. 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti: "I mutui a favore degli enti pubblici e dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' da essi costituite, o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi; delegazione sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi, da concedersi di volta in volta dai medesimi. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno essere assistiti da una o piu' delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere o sugli impianti; cessione di annualita' o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o dei loro consorzi. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita'; tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale e' o sara' situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 maggio 1973 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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