Legge Ordinaria n. 298 del 29/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1973 n. 153)
Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo
1958,  n.  168,  di  variare  con  suo  decreto,  in  relazione  alle
disponibilita'  finanziarie  della  Cassa ufficiali dell'Esercito, le
misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a
partire  dal  1  gennaio  1946  e'  estesa  al  caso  degli ufficiali
dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 maggio 1973

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - TANASSI
                                                           - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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