Legge Ordinaria n. 311 del 04/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1973 n. 157)
Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale
per  l'assicurazione  contro  le  malattie e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  possono  essere
autorizzati  dal  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale, su
richiesta  delle  associazioni  sindacali  a  carattere nazionale, ad
assumere  il  servizio  di esazione dei contributi associativi dovuti
dagli  iscritti,  nonche'  dei contributi per assistenza contrattuale
che siano stabiliti dai contratti di lavoro.
  I  rapporti  tra  gli  istituti  di  cui  al  precedente comma e le
organizzazioni   sindacali   saranno   regolati  da  convenzioni,  da
sottoporre   all'approvazione   del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale,  ai  soli  fini  di accertare che il servizio di
riscossione  non  sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei
compiti  di  istituto,  che  siano rimborsate le spese incontrate per
l'espletamento  del  servizio  e  che  gli  istituti  medesimi  siano
sollevati  da  ogni  qualsiasi  responsabilita' verso terzi derivante
dall'applicazione della convenzione.
  Nei  casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli
esattoriali,  per  la  riscossione  dei contributi di cui al presente
articolo  si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto
comma,  del  testo  unico  delle  leggi sui servizi della riscossione
delle  imposte  dirette  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 giugno 1973

                                LEONE

                                                    ANDREOTTI - COPPO

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: GONELLA
 

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