Legge Ordinaria n. 312 del 06/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1973 n. 157)
Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo   26  della  legge  22  dicembre  1957,  n.  1293,  gia'
modificato  con  l'articolo  1  della legge 5 febbraio 1968 n. 64, e'
sostituito dal seguente:
  "Le  rivendite  ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone  annuo all'Amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito  abbia superato le lire 1.000.000. Oltre tale somma il canone
e' dovuto nella seguente misura:

  sulla parte di reddito:
    da lire 1.000.001 a lire 2.000.000, il 20 per cento;
    da lire 2.000.001 a lire 3.000.000, il 12 per cento;
    da lire 3.000.001 a lire 6.000.000, il 24 per cento;
    da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento;
    oltre lire 10.000.000, il 30 per cento.:

    Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
    Le  rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".
 

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