Legge Ordinaria n. 324 del 06/06/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 giugno 1973 n. 158)
Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidita' di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  dell'applicazione  degli  articoli  2  e 3 della legge 25
maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle forze armate e della guardia
di  finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite,
lesioni  o  infermita'  riportate  o aggravate per servizio di guerra
durante  il  conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano
cessati dal servizio permanente sotto tale data.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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