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Legge Ordinaria n. 36 del 23/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 marzo 1973 n. 77 (ediz. straord.))
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
Conversione in legge, con modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatesi nel settembre 1971, nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste e per l'industria, commercio e artigianato, e' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 4, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici"; dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Per la emanazione dei decreti di cui al primo comma debbono essere sentite le regioni"; al secondo comma, dopo le parole: "da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti", sono inserite le altre: "o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche" dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "Negli stessi comuni, a favore dei titolari di aziende agricole che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie, tali da comportare ulteriori interventi di ripristino o riattamento delle strutture stesse, le rate relative a mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprieta' coltivatrice possono essere sospese per cinque anni, e la relativa scadenza potra' essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione di interessi"; all'ultimo comma le parole: "domiciliati o residenti nei comuni anzidetti", sono sostituite dalle altre: "indicati nel terzo comma". All'articolo 3, dopo le parole: "all'articolo precedente", sono inserite le altre: "o che vi abbiano beni o che vi svolgano attivita' economiche". All'articolo 4, alla fine, e' aggiunto il seguente comma: "Per i titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 1 il periodo di sospensione decorrera' dalla scadenza dei titoli stessi". All'articolo 5, il primo comma e' sostituito con il seguente: "Per provvedere alle necessita' urgenti, e particolarmente per il ripristino di acquedotti e di altre opere igieniche, a seguito delle calamita' naturali di cui all'articolo 1, verificatesi nel territorio delle regioni Sicilia e Calabria, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973, quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5876 e quanto a lire 4.500 milioni sul capitolo n. 5875"; il secondo comma e' spostato alla fine dell'articolo; in esso le cifre: "3.000 milioni" e "200 milioni" sono sostituite, rispettivamente, con le cifre: "4.500 milioni" e "800 milioni" e dopo le parole: "interventi" e' soppressa la parola "urgenti"; al terzo comma, diventato secondo comma, le parole: "il Provveditorato regionale alle opere pubbliche" sono sostituite con le parole: "la Regione siciliana". Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis. - E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla Regione Sicilia e per 40.000 milioni alla Regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, nonche' al trasferimento degli abitati colpiti, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate. Ai fini del finanziamento della spesa di cui al comma precedente, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 67, primo comma, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2 miliardi che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1973". "Art. 5-ter. - Per la esecuzione di nuove opere idrauliche e per il ripristino di quelle distrutte o danneggiate a seguito degli eventi di cui all'articolo 1 che si rendessero necessarie, a difesa degli abitati, nei corsi d'acqua anche non classificati, e' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, da destinare in ragione di 4.000 milioni alla Sicilia e di 6.000 milioni alla Calabria, da iscrivere negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, rispettivamente per lire 3.000 milioni, 3.000 milioni e 4.000 milioni. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso". All'articolo 6, al primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "E' altresi' autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni, da stanziarsi in ragione di lire 3.000 milioni nell'anno 1973 e di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 1974 e 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 503 del bilancio dell'ANAS per l'anno 1973, e dei capitoli corrispondenti per gli anni 1974 e 1975". Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: "Art. 6-bis. - Sono autorizzati i limiti di impegno trentacinquennali di lire 1.000 milioni per l'anno 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1974 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, di mutui che i comuni e le province di cui all'articolo 1 del presente decreto sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per la riparazione, ricostruzione e sistemazione di opere pubbliche di interesse degli enti locali medesimi di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, ivi compresi le opere di edilizia scolastica, gli impianti sportivi, gli edifici di culto, le strade comunali esterne ai centri abitati e gli impianti di illuminazione pubblica. I limiti di impegno di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni 1973 e 1974 e ripartiti, rispettivamente, in ragione di lire 400 milioni e 600 milioni per gli enti locali della Sicilia e di lire 600 milioni e 900 milioni per gli enti locali della Calabria. All'uopo il Ministero dei lavori pubblici mettera' a disposizione della regione Calabria gli importi annui di lire 600 milioni e di lire 900 milioni a decorrere rispettivamente dall'anno 1973 e dall'anno 1974. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita' previste dal presente articolo verra' riversata al bilancio dello Stato. Fino al 31 dicembre 1974 si applicano, per i mutui contratti dagli enti locali per le finalita' di cui al presente articolo, le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 1 giugno 1971, n. 291". "Art. 6-ter. - Il termine del 31 dicembre 1972, fissato con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, e' spostato al 31 dicembre 1973, per quegli enti locali della regione Calabria che hanno provveduto entro il 1972 alla presentazione dei progetti di opere pubbliche ai competenti uffici del genio civile. Per le iniziative alberghiere finanziate con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno il termine fissato al 31 dicembre 1972 e' spostato al 30 giugno 1973". "Art. 6-quater. - Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali e per il collegamento vicario provvisorio, della rete anzidetta, di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura delle amministrazioni provinciali e' autorizzata una spesa di lire 24.000 milioni, da stanziarsi mediante corrispondente riduzione del bilancio dell'ANAS per gli anni 1973-1974-1975-1976 nella misura di 6.000 milioni per ciascun anno". All'art. 8, il primo comma e' sostituito con il seguente: "E' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 8.000 milioni per l'anno finanziario 1973, di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1974 e di 4.000 milioni per l'anno finanziario 1975, per provvedere, in conseguenza delle calamita' di cui al precedente articolo 1, verificatesi nelle regioni Sicilia e Calabria, alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione. Gli stanziamenti di cui sopra potranno essere impegnati fin dall'esercizio finanziario in corso"; al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "sempreche' siano rispettate le norme e gli strumenti urbanistici in vigore". All'articolo 9, le parole: "il Provveditorato regionale alle opere pubbliche avente sede in Palermo" sono sostituite con le parole: "la Regione siciliana". All'articolo 10, il quarto comma e' sostituito con il seguente: "L'ammontare del contributo per la riparazione non puo' superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unita' immobiliare e quello per la ricostruzione non puo' superare lire 8 milioni per ciascuna unita' immobiliare"; all'ultimo comma, le parole: "Il limite indicato nel precedente comma non si applica" sono sostituite con le altre: "I limiti di cui al precedente comma non si applicano". L'articolo 11 e' sostituito con il seguente: "Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente, corredate da atto notorio attestante il possesso, il numero dei vani dell'immobile distrutto, danneggiato o abbandonato perche' dichiarato inagibile, nonche' dalla dichiarazione del sindaco sullo accertamento del danno o della inagibilita' e dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate, in esenzione di bollo, ai competenti uffici del genio civile, entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il computo metrico estimativo, di cui al precedente comma, potra' anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 30 giugno 1974. L'ufficio del genio civile competente per territorio provvede all'approvazione delle perizie e alla determinazione dell'ammontare del contributo. Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato; nel corso dei lavori possono essere altresi' corrisposti ulteriori acconti fino al 40 per cento del contributo secondo stati di avanzamento. La residua parte del contributo sara' corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Il pagamento dei contributi e delle eventuali anticipazioni sara' effettuato dal sindaco del comune interessato sulle somme che a tal fine saranno accreditate dalla Regione siciliana per la Sicilia, e dall'Ente regione per, la Calabria, sulla base di mandati nominativi. La concessione dell'anticipazione, prevista dal comma quarto, sara' revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro sei mesi dalla data del provvedimento con cui viene accordata l'anticipazione, tranne proroga non superiore a tre mesi da concedersi, per cause eccezionali, da parte dell'ufficio del genio civile". All'articolo 14, al primo comma, le parole: "delle alluvioni" sono sostituite con le altre: "degli eventi calamitosi" e le parole "gennaio 1973" sono sostituite con le altre: "gennaio e febbraio 1973". Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: "Art. 15-bis. - Ai lavoratori disoccupati dei comuni indicati al precedente articolo 1, iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, spetta un'indennita' speciale in misura pari al trattamento previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per le giornate non lavorate fino a tutto il 31 dicembre 1973. Il trattamento di cui al precedente comma sostituisce le prestazioni di disoccupazione eventualmente spettanti". All'articolo 16, al primo comma, le parole: "di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15" sono sostituite con le altre: "di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 15-bis". All'articolo 17, il primo comma e' sostituito con il seguente: "Per far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in Calabria ed in Sicilia nel dicembre 1972 e nel gennaio e febbraio 1973, sia per le misure di pronto intervento di cui all'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sia per il ripristino delle strutture di cui all'articolo 4 e per la concessione delle agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione di cui all'articolo 5, nonche' per la provvista di capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale previsti dall'articolo 7 della citata legge, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura e' incrementata, per l'anno 1973, di lire 64.500 milioni"; dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "La somma predetta sara' accreditata, rispettivamente in ragione del 40 per cento e del 60 per cento, alla Regione siciliana ed all'Ente regione per la Calabria, che provvederanno alla relativa amministrazione, a norma della legge istitutiva del fondo di solidarieta' nazionale, fino a quando non abbiano diversamente provveduto, con proprie leggi, agli eventuali adattamenti che si rendano necessari in rapporto a concrete esigenze locali". al secondo comma, diventato terzo comma le cifre: "30.000 milioni", sono sostituite dalle altre: "64.500 milioni". Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: "Art. 17-bis. - Il limite massimo della sovvenzione prevista dal primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' elevato, limitatamente alle zone di applicazione del presente decreto, a lire 90 mila per ettaro". Art. 17-ter. - Le sovvenzioni di primo intervento previste dall'articolo 15 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e richiamato dall'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, possono concedersi sino al 40 per cento del danno subito per le scorte vive e sino al 30 per cento per le scorte morte. Tali aliquote sono elevate, rispettivamente, al 50 e 40 per cento per i coltivatori diretti anche se associati in cooperative, per le cooperative di conduzione agricola, nonche' per i coloni e i mezzadri per le quote di loro spettanza". "Art. 17-quater. - Per consentire l'immediata ripresa dell'attivita' produttiva e dell'occupazione in agricoltura, gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario possono concedere, sulla base delle tabelle vigenti, senza ulteriori garanzie, crediti agrari di esercizio a tutti i proprietari e conduttori di aziende agrarie ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sino ad un ammontare complessivo doppio di quello previsto dalle citate tabelle. Tali operazioni dovranno essere richieste entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e segnalate dagli interessati, a pena di decadenza dai benefici, nelle istanze dirette ad ottenere le agevolazioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Le esposizioni debitorie saranno compensate con le agevolazioni che saranno concesse con i provvedimenti di cui ai citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tutte le operazioni beneficeranno della garanzia del fondo interbancario con le forme di cui all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364. Tali operazioni verranno rinnovate fino alla definizione delle domande di intervento ai sensi dei citati articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e, ove i beneficiari non avessero avanzato tale domanda, la durata del credito sara' triennale, con decurtazione di un terzo ad ogni rinnovo annuale. E' concesso il concorso statale per ridurre il tasso netto di dette operazioni al 3 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti ed al 4 per cento per gli altri beneficiari". "Art. 17-quinquies. - Le sovvenzioni previste dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per sopperire alle necessita' derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, sono estese ai comuni di cui all'art. 1 del presente decreto e sono elevate rispettivamente da lire 400 mila a lire 800 mila e da lire 500 mila a lire 1 milione". "Art. 17-sexies. - Per il pagamento degli interessi conseguenti al differimento delle rate dei mutui di miglioramento fondiario, compresi quelli per la formazione di proprieta' diretto coltivatrice assistiti da concorso statale, previsti dal terzo comma dell'art. 1 del presente decreto, puo' essere concesso un concorso in misura pari a quella accordata per il mutuo originario e per il periodo di effettivo rinvio dei pagamenti. La spesa relativa e' a carico delle disponibilita' del fondo di solidarieta' nazionale istituito con la legge 25 maggio 1970, n. 364. Per le operazioni concernenti i mutui per la formazione di proprieta' diretto coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, l'onere degli interessi dovuti dai mutuatari rimane a carico del fondo di rotazione istituito con la legge medesima, fatta eccezione dei diritti, commissioni ed altri oneri accessori spettanti agli istituti mutuanti, che sono a carico dei mutuatari". All'art. 18, al primo comma, le parole: "del gennaio 1973" sono sostituite con le altre: "del gennaio e febbraio 1973"; dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Tale contributo e' altresi' corrisposto ai pescatori professionali residenti nei comuni rivieraschi indicati a norma del precedente articolo 1, aumentato di lire 10.000 per ogni familiare a carico". dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Il contributo di cui al secondo comma e' corrisposto su istanza degli interessati, vistata dal delegato di spiaggia e dal compartimento marittimo provinciale" al quarto comma, le parole: "dalle Prefetture" sono sostituite con le altre: "dalle Giunte regionali". All'articolo 19, il primo comma e' sostituito con i seguenti: "Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previsti dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi presi in considerazione dal presente decreto aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc, nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7. L'accertamento delle predette condizioni e' effettuato dalla commissione di cui al successivo articolo 21. I benefici previsti nel primo comma saranno concessi tenendo conto del costo attuale per la riattivazione o ricostruzione degli impianti o attrezzature danneggiati o distrutti purche' nei limiti della capacita' produttiva o economica preesistente agli eventi calamitosi verificatisi". All'articolo 20, al primo e al secondo comma, la parola: "prefetto" e' sostituita con le altre: "presidente della Giunta regionale"; al terzo comma, la parola: "Prefetture" e' sostituita con le altre: "Giunte regionali". All'articolo 21, al secondo e al quarto comma, le parole: "dal prefetto" sono sostituite con le altre: "dal Presidente della giunta regionale"; all'ultimo comma le parole: "entro 120 giorni" sono sostituite con le altre: "entro 180 giorni". Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: "Art. 22-bis. - Nei concorsi per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito della regione Sicilia e della regione Calabria, sara' accordata priorita' assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia o che hanno dovuto abbandonarla a seguito di provvedimento di evacuazione di frazioni o di comuni in occasione degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1. Parimenti nei concorsi per l'assegnazione di condotte mediche e di condotte ostetriche vacanti o di nuova istituzione, nell'ambito della regione Sicilia e della regione Calabria, sara' accordata priorita' assoluta ai titolari di condotte di frazioni o di comuni evacuati a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1". All'articolo 25, all'ultimo comma, le parole: "Il prefetto della provincia" e "Prefettura" sono sostituite, rispettivamente, con le altre: "Il Presidente della giunta regionale" e "Giunta regionale" e le parole: "alle medesime" sono sostituite con le altre: "alla medesima". Dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: Art. 30-bis. - Sono sospesi i provvedimenti di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, relativi ai comuni di Acri, Amantea, Augusta, Barcellona Pozzo di Gotto, Cassano Ionio, Cerignola, Chiaravalle Centrale, Lentini, Licata, Mistretta, Mussomeli, Modica, Montemurro, Patti, Petralia Sottana, Pisticci e Tropea. Il Ministro per le finanze adottera' i provvedimenti conseguenti e provvedera' entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644". Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti: "Art. 36-bis. - E' autorizzata la redazione di piani di bacino per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo con la indicazione della priorita' da seguire nella esecuzione delle opere, entro i limiti di spesa di lire 2.000 milioni da attribuirsi per lire 1.000 milioni alla regione Sicilia e per lire 1.000 milioni alla regione Calabria, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il 1973". Art. 36-ter. - Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617, sono prorogate per un ulteriore quinquennio fino all'anno finanziario 1973. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i mutui previsti dal citato articolo 1 della legge 13 agosto 1969, n. 617". "Art. 36-quater. - E' autorizzato lo stanziamento di lire 7.000 milioni da assegnare, in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1974 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1975, alla regione Calabria in relazione agli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio-febbraio 1973. Detta somma viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro degli anni dal 1973 al 1975". All'articolo 37, il primo comma e' sostituito con il seguente: "All'onere di lire 127.050 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede quanto a lire 87.550 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1972, quanto a lire 34.500 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 2400 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1973, e quanto a lire 5.000 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 2973".
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