Legge Ordinaria n. 38 del 05/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1973 n. 78)
Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario 1972, il contributo annuo
previsto  dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore
della  Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a
lire 30 milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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