Legge Ordinaria n. 484 del 30/07/1973 (Pubblicata nella G.U. del 18 agosto 1973 n. 213)
Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

        (Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30
                della legge 13 luglio 1965, n. 859).

  Il  secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) dell'articolo 13,
il  primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e
il  secondo  comma  dell'articolo  25,  il  primo  e il secondo comma
dell'articolo  29,  il  primo  comma  dell'articolo 30 della legge 13
luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:

  Articolo  12, secondo comma: "La gestione del Fondo e' tecnicamente
organizzata  in  modo  da  garantire la copertura dei valori capitali
delle pensioni in godimento".

  Articolo  13, lettera c): "Indennita' accessorie e speciali nonche'
qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle
vigenti  norme  sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia  ed  i  superstiti ad eccezione dell'indennita' sostitutiva
del periodo di preavviso e dell'indennita' per ferie non godute".

  Articolo  14,  primo  comma:  "A decorrere dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  il  contributo  dovuto  al  Fondo di
previdenza  del personale di volo e' stabilito nel 15 per cento degli
elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini
della  pensione,  ed  e' ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e,
per  1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale
aliquota  contributiva,  oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione
generale   obbligatoria,   la   quota  eccedente  quest'ultima  sara'
ripartita  in  ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico
del personale".

  Articolo 14, ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo
sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di eta'".

  Articolo  22: "Hanno diritto a pensione di anzianita' gli iscritti,
quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:
    1)  possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui
almeno  15  anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo,
qualunque sia l'eta';
    2)  ovvero  abbiano  compiuto  il  50° anno di eta' e possano far
valere  un  periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o
obbligatoria e volontaria al Fondo;
    3)  ovvero  abbiano compiuto il 45° anno di eta' ed un periodo di
almeno  15  anni  di  contribuzione  obbligatoria  o  obbligatoria  e
volontaria  al  Fondo.  In  questo  caso  la misura della pensione e'
ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

    Eta Coefficienti

    49.............................................. 0,9737
    48.............................................. 0,9468
    47.............................................. 0,9196
    46.............................................. 0,8922
    45.............................................. 0,8647


  Hanno diritto alla pensione di invalidita' gli iscritti:
    a)  che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni,
di  cui  almeno  cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e
siano  divenuti  permanentemente inabili ad esercitare la professione
autorizzata  da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento
equipollente,  purche'  la invalidita' dia luogo alla risoluzione del
rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;
    b)  che  siano  riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni
vigenti  per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i superstiti, purche' l'invalidita' dia luogo alla
risoluzione   del   rapporto   di  lavoro  comportante  l'obbligo  di
iscrizione  al  Fondo,  e  possano  far  valere almeno cinque anni di
contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidita' non e' dovuta a
causa di servizio.

  Ove  l'invalidita'  sia  dovuta  a  causa  di  servizio, per evento
verificatosi  posteriormente  al  31  dicembre  1971, il diritto alla
pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.
  Si  considera  dovuta  a  causa  di servizio la invalidita' che sia
conseguenza  diretta  ed  immediata  di traumi subiti o di infermita'
contratte  in  servizio,  in dipendenza dell'esercizio delle mansioni
affidate all'iscritto".

  Articolo  25,  primo  e secondo comma: "La misura della pensione e'
pari  al  3  per  cento  della  retribuzione  pensionabile  di cui al
precedente   articolo   24,   per   ogni   anno  riconosciuto  utile,
considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei
mesi.
  La   pensione  dell'iscritto  non  puo'  superare  la  retribuzione
pensionabile,  ne', qualora debba essere liquidata ai sensi del punto
b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore
al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta".

  Articolo  29,  primo  e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il
coniuge superstite quando l'iscritto:
    a)  abbia  ottenuto  la  pensione ai sensi dell'articolo 22 della
presente legge;
    b)  non  abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma
abbia  raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione
obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa
di servizio.
  La pensione spettante al coniuge superstite e' pari al 60 per cento
di  quella  corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto
delle  maggiorazioni  per i figli a carico. Se insieme con il coniuge
superstite  concorrano uno o piu' figli di cui al successivo articolo
32, la pensione e' pari a:
    80 per cento con il concorso di un figlio;
    100 per cento con il concorso di due o piu' figli".

  Articolo  30,  primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che
si  trovi  nelle  condizioni  di cui al precedente articolo 29, primo
comma,  lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente
diritto  a  pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde
nozze,  spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione
pari  alle  seguenti  aliquote  di  quella  corrisposta o che sarebbe
spettata  all'iscritto,  al  netto  delle maggiorazioni per i figli a
carico:
    60 per cento per un solo figlio;
    80 per cento per due figli;
    100 per cento per tre o piu' figli".
 

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