Legge Ordinaria n. 5 del 09/01/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1973 n. 26)
Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta' dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
costituire  diritti  irrevocabili  di  uso,  secondo  le consuetudini
vigenti,  su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprieta'
dello Stato.
  Detta costituzione puo' avvenire soltanto:
    a)  a  favore  di  amministrazioni  estere  o  di enti pubblici o
privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni
e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio
italiano;
    b)  a  favore  di  societa' italiane concessionarie di servizi di
telecomunicazioni  internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento
del traffico di loro competenza.
  I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono
avere   per   oggetto   soltanto  circuiti  eccedenti  il  fabbisogno
necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico
esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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