Legge Ordinaria n. 512 del 07/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 agosto 1973 n. 218)
Norme per il finanziamento dell'attivita' agricola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge;
                               Art. 1.

  Per  gli  interventi  nel  settore agricolo delle regioni a statuto
ordinario  e  a  statuto  speciale, il fondo per il finanziamento dei
programmi  regionali  di  sviluppo  di  cui all'art. 9 della legge 16
maggio   1970,   n.   281,   e'  incrementato  di  lire  74  miliardi
nell'esercizio  1973,  di  lire 130 miliardi nell'esercizio 1974 e di
lire 100 miliardi nell'esercizio 1975.
  Le  predette  somme  saranno  ripartite fra le regioni predette dal
CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste,
sentita  la  commissione  interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, numero 281.
  E'  autorizzata  la  spesa  di  lire 16 miliardi per ciascuno degli
esercizi  1973, 1974 e 1975 da destinare allo incremento dei fondi di
rotazione  per la meccanizzazione e per la zootecnia, rispettivamente
nella  misura  di  lire  10 miliardi per il fondo di rotazione di cui
allo  articolo  12  della  legge  27  ottobre  1966, n. 910, e lire 6
miliardi per il fondo di rotazione di cui all'articolo 13 della legge
medesima.  La  ripartizione  tra  le regioni dei predetti fondi avra'
luogo con le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.
 

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