Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 519 del 07/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1973 n. 219)
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'.
Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Natura e funzioni) L'Istituto superiore di sanita' dipende dal Ministro per la sanita' ed e' organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. L'Istituto: a) svolge attivita' di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrita' psico-fisica dei cittadini; b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati; c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente: assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro; d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare: alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attivita' ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli standards biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nocivi usati nello sport; provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura; e) esercita vigilanza, limitatamente all'attivita' di sanita' pubblica, sugli istituti zooprofilattici; f) produce, su richiesta del Ministro per la sanita', sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico; g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanita' delle amministrazioni pubbliche; h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanita' pubblica; i) collabora con il Ministro per la sanita' all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica; l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuita' dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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