Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 628 del 27/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1973 n. 281)
Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonche' agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1. L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita', e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo gia' goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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