Legge Ordinaria n. 645 del 08/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 3 novembre 1973 n. 284)
Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  119  del  codice  della navigazione e'
modificato come segue:
  "Possono  conseguire  l'iscrizione  nelle  matricole della gente di
mare  i  cittadini  italiani di eta' non inferiore ai quindici anni e
non  superiore  ai  venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria  stabiliti  dal  regolamento.  Per i medici l'eta' non deve
superare i quarantacinque anni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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