Legge Ordinaria n. 673 del 27/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 12 novembre 1973 n. 291)
Proroga del termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  di  cui  al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16
settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con le leggi 25 gennaio 1962,
n.  21;  28  luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo
1964,  n.  153;  6  maggio  1966,  n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col
decreto-legge  30  agosto  1968,  n.  918, convertito in legge con la
legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745,  convertito  in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973

                                LEONE

                                                    RUMOR - DE MITA -
                                                  LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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