Legge Ordinaria n. 676 del 16/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 13 novembre 1973 n. 292)
Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo  scopo  di provvedere alla concessione dei contributi previsti
dal  titolo  I  della  legge  28 marzo 1968, n. 479, e' autorizzato a
carico   del  bilancio  del  Ministero  della  marina  mercantile  lo
stanziamento  di  lire  500 milioni per l'esercizio 1972, di lire 700
milioni  per  l'esercizio  1973,  di lire 800 milioni per l'esercizio
1974 e di lire 800 milioni per l'esercizio 1975.
  Le  eventuali  somme  non  impegnate  nei  singoli  anni finanziari
possono  essere  utilizzate  negli esercizi successivi, ed in ciascun
esercizio  potra'  essere  impegnato  lo  stanziamento dell'esercizio
successivo,   cui  sara'  rinviata  la  liquidazione  dei  contributi
eventualmente deliberati nell'esercizio precedente.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)