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Legge Ordinaria n. 685 del 08/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1973 n. 295)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, concernente provvedimenti straordinari per l'Amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad indire un concorso per esame o piu' concorsi per esame su base distrettuale o interdistrettuale, per la nomina a segretario del ruolo organico della carriera di concetto per le vacanze disponibili nel predetto ruolo. In caso di espletamento di concorsi su base distrettuale o interdistrettuale ciascun candidato puo' partecipare ad un solo concorso e le relative graduatorie sono autonome. Ai concorsi previsti nel comma precedente possono partecipare anche i coadiutori dattilografi giudiziarie che, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto, hanno maturato un'anzianita' di almeno dieci anni di effettivo servizio di ruolo". Al terzo comma, le parole: "altri due membri", sono sostituite dalle seguenti: "altri tre membri". Il sesto comma e' sostituito dal seguente: "La commissione puo' essere integrata, qualora i candidati superino le 1.000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500. Le sottocommissioni possono funzionare con la presenza di almeno tre componenti, di cui uno magistrato". All'articolo 3, primo comma, le parole: "L'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e' sostituito dal seguente: "sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533," con la correlativa soppressione delle virgolette presenti nel corpo del medesimo articolo 3 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti esistenti presso i vari uffici giudiziari, i capi degli uffici stessi, nell'ambito della rispettiva competenza" All'articolo 4 e' soppresso l'ultimo comma. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 novembre 1973 LEONE RUMOR - ZAGARI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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