Legge Ordinaria n. 7 del 02/02/1973 (Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1973 n. 42)
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.
    	  La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  titolari  delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge
21  marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti
di  riempimento  e  di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono
avere  la disponibilita' di serbatoi aventi capacita' volumetrica non
inferiore  al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di
tutti  i  recipienti  di  proprieta'  (bombole)  riempiti nel proprio
impianto,  nonche'  di  quelli  per  i  quali  siano  stati stipulati
contratti di riempimento con terzi.
  I  titolari  delle concessioni di cui al precedente comma, che alla
data  della  entrata  in  vigore  della  presente legge dispongono di
serbatoi  fissi  aventi  capacita'  inferiore  al limite indicato nel
comma  stesso,  debbono,  entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  chiedere  all'autorita'  competente ai sensi
dell'articolo  1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della
concessione  per  aumentare  la capacita' volumetrica complessiva dei
serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal
Ministero   dell'interno   ai   sensi   dell'articolo  23  del  regio
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.
  Sulle  domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorita'
competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.
  I  titolari  delle  concessioni  di  cui  al  primo  comma  che non
presentino  la  domanda  entro il termine stabilito dal secondo comma
del presente articolo, decadono dalla concessione.
  Per  le  imprese  titolari  di piu' concessioni rilasciate ai sensi
dell'articolo  1  della  legge  21  marzo 1958, n. 327, ai fini della
determinazione  del  rapporto  (di  cui  al  primo comma del presente
articolo  tra  capacita'  volumetrica  dei serbatoi fissi e capacita'
complessiva  dei  recipienti  da  riempire)  si  fa  riferimento alla
capacita'  totale  di  tutti  i  serbatoi  fissi  esistenti  nei vari
impianti.
 

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