Legge Ordinaria n. 756 del 30/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1973 n. 309)
Proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  indicazioni  del  piano regolatore generale, o del programma di
fabbricazione,  nella  parte  in  cui incidono su beni determinati ed
assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o
a  vincoli  che  comportino  l'inedificabilita',  conservano  la loro
efficacia  fino  all'entrata  in  vigore  delle  leggi  emanate dalle
regioni  in  applicazione  delle  norme  che  stabiliranno i principi
fondamentali  del  loro  potere  legislativo  in  materia urbanistica
nonche'  per  la  riforma del regime d'uso dei suoli e, comunque, non
oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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