Legge Ordinaria n. 765 del 15/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 1 dicembre 1973 n. 310)
Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Le  spese  occorrenti  per  l'espletamento di istruttorie, rilievi,
accertamenti  e  sopralluoghi  relativi  a  domande  per concessioni,
riconoscimenti,  licenze,  autorizzazioni e nulla osta previsti dalle
vigenti  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
utilizzazione  di  acque  superficiali  e  sotterranee,  di spiagge e
pertinenze  lacuali,  di  dighe  di ritenuta, di linee elettriche, di
opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela
e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente. Tra le
spese  di  cui  al  precedente  comma  sono comprese le indennita' di
missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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