Legge Ordinaria n. 774 del 01/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1973 n. 315)
Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente
articolo 12-bis:
  "Articolo  12-bis.  -  Per  esigenze  connesse  con  la  situazione
economica  del  Paese,  con  decreto  del Ministro per il tesoro puo'
consentirsi,    per   periodi   di   durata   determinata,   che   le
amministrazioni  dello  Stato,  comprese quelle autonome, concedano a
richiesta  delle  imprese  appaltatrici  o  fornitrici  di  beni o di
servizi,  dopo  l'ultimazione dei lavori, ovvero dopo la consegna dei
beni  o  la  prestazione  dei  servizi  oggetto  della fornitura, una
anticipazione  nel  limite massimo del settantacinque per cento delle
somme eventualmente ancora dovute - a norma di legge o di contratto -
sui  pagamenti  in conto nonche' di quelle dovute dopo il collaudo, o
l'atto a questo equivalente, dei lavori e delle forniture.
  Per  la  concessione  dell'anticipazione  l'impresa  contraente  e'
tenuta a prestare idonee garanzie bancarie o equivalenti.
  Sull'importo  dell'anticipazione  concessa  a  norma  del  presente
articolo  sara'  trattenuta  l'eventuale  somma da recuperare a saldo
delle anticipazioni concesse ai sensi del precedente articolo 12.
  Il  recupero  dell'anticipazione  di cui al presente articolo sara'
effettuato  sul  saldo  del  prezzo  contrattuale  e, quando occorra,
mediante le garanzie di cui al precedente secondo comma.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti,
istituti  ed  aziende di cui all'ottavo comma del precedente articolo
12.
  Le  anticipazioni  di  cui  al  presente  articolo  e quelle di cui
all'articolo precedente sono effettuate in conto mutuo dagli istituti
mutuanti  qualora  i lavori e le forniture siano eseguiti dagli enti,
istituti  ed aziende, di cui al comma precedente, con mutui assistiti
o  meno  da  contributi. Negli altri casi e' in facolta' dei predetti
enti, istituti ed aziende di concedere le anticipazioni.
  Resta  comunque  salva  la  disciplina prevista, per gli appalti di
opere  pubbliche,  dall'articolo  4  della legge 17 febbraio 1968, n.
93".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 novembre 1973

                                LEONE

                                                     RUMOR - LA MALFA

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: ZAGARI
 

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