Legge Ordinaria n. 804 del 10/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1973 n. 329)
Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Salvo   quanto   stabilito   per  i  tenenti  colonnelli,  e  gradi
corrispondenti,  dal  successivo  articolo  5,  la  promozione  nella
posizione   di   a   disposizione   prevista   dalle   vigenti  leggi
sull'avanzamento  per  gli  ufficiali  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica,  della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di  pubblica  sicurezza  e'  soppressa.  E'  altresi' soppressa per i
tenenti-colonnelli,  i  colonnelli, i generali e gradi corrispondenti
delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal
giorno  antecedente  a  quello  del raggiungimento del limite di eta'
prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.
  Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli
e  generali  devono  intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi
corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica,  della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie
di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.
 

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