Legge Ordinaria n. 822 del 12/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 28 dicembre 1973 n. 332)
Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangano in esclusiva proprieta' all'E.N.E.L.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  contributi  previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949,
n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n.
719,  nonche'  la  contrazione  dei  mutui  con  la  Cassa depositi e
prestiti  di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando
gli  impianti  per la distribuzione di energia elettrica rimangano in
esclusiva proprieta' dell'E.N.E.L.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 dicembre 1973

                                LEONE

                                                 RUMOR - LAURICELLA -
                                                 TAVIANI - LA MALFA -
                                                              DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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