Legge Ordinaria n. 836 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1973 n. 333 suppl. ord.)
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   dipendenti   civili   dello   Stato,   compresi  quelli  delle
amministrazioni  con  ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
forze  armate  ed  ai  corpi  organizzati  militarmente  comandati in
missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in localita'
distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennita' di trasferta di
cui  alle  unite  tabelle  A,  B,  C,  D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso  il  tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per   le   ore   residuali  spettano  le  indennita'  orarie  di  cui
all'articolo 3 della presente legge.
  Il  trattamento  previsto  dal primo comma del presente articolo e'
ridotto  del  10  per  cento  dopo  i  primi  45  giorni  di missione
continuativa  in una medesima localita'. Se la durata della missione,
nella stessa localita', eccede i 90 giorni, la misura dell'indennita'
di  trasferta,  per il tempo successivo, e' ridotta del 20 per cento.
Qualora  la  missione  si  protragga  oltre  i  primi  180 giorni, la
continuazione  della  corresponsione  dell'indennita' di trasferta e'
subordinata ad una apposita motivazione ministeriale.
  Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica
e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni.  Le  interruzioni  dovute  a  motivi  diversi  da  quelli  di
servizio,  compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e
straordinario,  non  si  computano ai fini della durata e del rinnovo
della  missione.  Le  missioni  da  eseguire  saltuariamente  in  una
medesima   localita'   sono   considerate   come   missione  unica  e
continuativa   quando   in   30   giorni   consecutivi   si  superino
complessivamente 240 ore.
  Il  cambiamento  di  localita'  nell'espletamento  di  una missione
rinnova  la  missione  stessa  agli  effetti del trattamento relativo
sempreche'  la  distanza minima fra le due localita' sia almeno di 30
chilometri.
  Per  le  missioni  da  svolgere  in  localita'  distanti meno di 30
chilometri,  le  indennita'  di  trasferta  di cui al primo comma del
presente  articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d), del successivo articolo 3.
  Per le qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente
legge  vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi,
paghe  o  retribuzioni  del personale statale allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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