Legge Ordinaria n. 841 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1973 n. 334)
Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  contratti  di  locazione e sublocazione di immobili urbani, gia'
prorogati  con  il  decreto-legge  24 luglio 1973, n. 426, convertito
nella  legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino
alla  data  di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina
organica  delle  locazioni  anche in materia di canoni e comunque non
oltre il 30 giugno 1974.
  Fino  alla  stessa data e' sospesa l'esecuzione di provvedimenti di
rilascio  degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla
morosita'  del  conduttore  o  subconduttore,  ovvero sulla urgente e
improrogabile  necessita'  del locatore, verificatasi successivamente
alla  costituzione  del  rapporto  locatizio, di destinare l'immobile
stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria.
  Nulla  e'  innovato  alle  norme di cui al secondo, terzo, quarto e
sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426,
convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.
  I  canoni  delle locazioni prorogate in virtu' della presente legge
non  possono  essere  aumentati anche quando l'immobile venga dato in
locazione  ad  altro  conduttore  il  cui reddito non sia superiore a
quello  indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24
luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.
 

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