Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 851 del 27/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1973 n. 334 suppl. ord.)
Concessione di una indennita' pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Concessione di una indennita' pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, una indennita' pensionabile, utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella. L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennita' di che trattasi, per progressione di carriera o di classe. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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