Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 856 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dal seguente: "L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto: a) l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia; b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari; c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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