Legge Ordinaria n. 859 del 18/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1974 n. 1)
Modifica della legge 8 aprile 1954, n. 110, contenente modificazioni alle disposizioni dell'articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sulla industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  elevato  a  cento  milioni  di lire il limite massimo stabilito
dalla  legge  8 aprile 1954, n. 110, che ha modificato l'articolo 21,
primo  comma,  del  regio  decreto-legge  8  febbraio  1923,  n. 501,
convertito  nella  legge  17  aprile  1925,  n.  473, quale ammontare
complessivo  dei  contributi  dovuti dagli industriali fabbricanti di
conserve  alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le
spese necessarie all'applicazione del decreto predetto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1973

                                LEONE

                                            RUMOR - DE MITA - COLOMBO
                                                    - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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