Legge Ordinaria n. 86 del 28/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1973 n. 98)
Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici delle frazioni di comune e nuclei abitati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive
modificazioni,  concernenti l'autorizzazione all'Azienda di Stato per
i  servizi  telefonici  a  provvedere  all'impianto  di  collegamenti
telefonici e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti
telefonici  nei  capoluoghi  di  comune  di  nuova  istituzione, sono
prorogate  fino  a  tutto  il 1975, con le aggiunte e varianti di cui
agli articoli seguenti.
 

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