Legge Ordinaria n. 930 del 22/12/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1974 n. 20)
Modifica dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 975, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Dopo  la definizione delle pendenze di cui al comma precedente, il
Ministero della marina mercantile e' autorizzato a liquidare le somme
dovute  in  applicazione  degli  articoli  7 e 8 della legge 2 giugno
1962,  n. 600, a tutto il 31 dicembre 1970, fino alla concorrenza del
suindicato importo di L. 47.857.530.548".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1973

                                LEONE

                                                   RUMOR - LA MALFA -
                                                GIOLITTI - PIERACCINI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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