Legge Ordinaria n. 101 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1974 n. 100)
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  6  della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Gli  istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di
cui  al  precedente  primo  comma,  debbono  istituire un laboratorio
specializzato   per   le   ricerche   scientifiche   e   le  diagnosi
relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34,
provvedere  alla  specializzazione  del proprio personale veterinario
presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la
collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito
degli  accordi  di  cooperazione  tecnica  e  scientifica nel settore
veterinario  tra  l'Italia  ed  i  Paesi  esteri,  il Ministero della
sanita'   puo'   autorizzare  uno  o  piu'  istituti  zooprofilattici
sperimentali  a  prestare la assistenza tecnica del proprio personale
per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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