Legge Ordinaria n. 16 del 29/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1974 n. 50)
Rinuncia ai diritti di credito inferiori a lire mille.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono  estinti  i  rapporti  perpetui  reali  e personali costituiti
anteriormente  alla  data  del  28 ottobre 1941 in forza dei quali le
amministrazioni   e  le  aziende  auto  nome  dello  Stato,  comprese
l'Amministrazione del fondo per il culto, l'Amministrazione del fondo
di   beneficenza   e   di   religione   nella   citta'   di   Roma  e
l'Amministrazione dei patrimoni riuniti ex economali hanno il diritto
di  riscuotere canoni enfiteutici, censi, livelli e altre prestazioni
in denaro o in derrate, in misura inferiore a lire 1.000 annue.
  L'equivalente  in  denaro  delle prestazioni in derrate corrisposte
annualmente  in quantita' fissa o variabile sara' determinato con gli
stessi  criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966,
n. 607.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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