Legge Ordinaria n. 169 del 26/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 18 maggio 1974 n. 129)
Indennita' agli amministratori delle province e dei comuni. Attribuzione di un gettone di presenza ai consiglieri provinciali e comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sindaci  dei  comuni  e'  corrisposta una indennita' mensile di
carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
    1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
    2) comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
    3) comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
    4) comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
    5) comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
    6) comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
    7)  comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia  anche  con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a
L. 280.000;
    8) comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di
provincia  anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a
L. 320.000;
    9) comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
    10) comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
    11) comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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