Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 172 del 21/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1974 n. 130)
Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie.
Trattamento economico dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi finanzieri e degli allievi agenti di custodia delle carceri durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli allievi carabinieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi finanzieri e agli allievi agenti di custodia delle carceri e' corrisposto, durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie, un assegno pari alla paga giornaliera ordinaria e con questa non cumulabile, nonche' il controvalore della razione viveri. Per il personale della Marina si ha riguardo alla paga spettante a terra. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al predetto personale anche durante il periodo di licenza di convalescenza per infermita' dipendente da causa di servizio. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi decorre dal 1 gennaio 1974.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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