Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 176 del 21/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1974 n. 131)
Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - Il Consiglio direttivo e' nominato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile ed e' composto: a) del presidente dell'Istituto; b) del direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa; c) del presidente del comitato progetti navi del Ministero della difesa; d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato progetti navi del Ministero della difesa; e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile; f) dell'ispettore generale capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile; g) del presidente del Registro navale italiano; h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; i) del direttore dell'Istituto, il quale riveste anche le funzioni di segretario del consiglio; l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione dei cantieri navali che concorrono al finanziamento dell'istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8; m) di un rappresentante nominato dal Ministro per la marina mercantile su designazione delle societa' armatoriali che concorrono al finanziamento dell'Istituto con il contributo annuo previsto dall'articolo 8; n) di un rappresentante del personale impiegatizio e di un rappresentante del personale operaio dell'Istituto, eletti dal personale medesimo. I membri di cui alle lettere h), l), mi) ed n) durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente almeno la meta' dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la difesa e del Ministro per la marina mercantile. Il consiglio direttivo, per giustificati motivi, puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per la marina mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)