Legge Ordinaria n. 176 del 21/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 maggio 1974 n. 131)
Modifiche alla composizione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dell'istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  -  Il  Consiglio  direttivo  e' nominato con decreto del
Ministro  per  la  difesa  di  concerto con il Ministro per la marina
mercantile ed e' composto:
    a) del presidente dell'Istituto;
    b)  del  direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli
armamenti navali del Ministero della difesa;
    c)  del presidente del comitato progetti navi del Ministero della
difesa;
    d) dell'ufficiale generale coordinatore dei progetti del comitato
progetti navi del Ministero della difesa;
    e) del direttore generale del naviglio del Ministero della marina
mercantile;
    f)  dell'ispettore  generale  capo  dell'ispettorato  tecnico del
Ministero della marina mercantile;
    g) del presidente del Registro navale italiano;
    h) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
    i)  del  direttore  dell'Istituto,  il  quale  riveste  anche  le
funzioni di segretario del consiglio;
    l) di un rappresentante nominato dal Ministro per l'industria, il
commercio  e  l'artigianato,  su designazione dei cantieri navali che
concorrono  al  finanziamento  dell'istituto  con il contributo annuo
previsto dall'articolo 8;
    m)  di  un  rappresentante  nominato  dal  Ministro per la marina
mercantile  su designazione delle societa' armatoriali che concorrono
al  finanziamento  dell'Istituto  con  il  contributo  annuo previsto
dall'articolo 8;
    n)  di  un  rappresentante  del  personale  impiegatizio  e di un
rappresentante   del  personale  operaio  dell'Istituto,  eletti  dal
personale medesimo.
  I  membri  di  cui  alle lettere h), l), mi) ed n) durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
  Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando sia presente
almeno  la  meta'  dei  suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a
maggioranza  di  voti.  In  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente.
  Le   deliberazioni   del   consiglio   direttivo   sono  sottoposte
all'approvazione  del  Ministro  per  la difesa e del Ministro per la
marina mercantile.
  Il  consiglio  direttivo,  per  giustificati  motivi,  puo'  essere
sciolto  con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro  per  la  difesa  di  concerto con il Ministro per la marina
mercantile. In tal caso con lo stesso decreto sara' nominato, sentito
il  presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, un commissario
per la temporanea gestione dell'Istituto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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