Legge Ordinaria n. 247 del 27/06/1974 (Pubblicata nella G.U. del 1 luglio 1974 n. 170)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115,
recante  norme  per  accelerare i programmi di edilizia residenziale,
con le seguenti modificazioni:

  L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
  L'articolo  38  della  legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' sostituito
dal seguente:
  "Le  disposizioni  dell'articolo  11 della legge 18 aprile 1962, n.
167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
  I  piani nonche' i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo
31  hanno  efficacia  per  quindici  anni  dalla  data del decreto di
approvazione,  salvo  il  disposto  del secondo comma dell'articolo 9
della  legge  18  aprile  1962,  n.  167,  e  sono attuati a mezzo di
programmi pluriennali i quali debbono indicare:
    a)  l'estensione  delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e
la correlativa urbanizzazione;
    b)  la  individuazione  delle  aree  da cedere in proprieta' e di
quelle   da   concedere  in  superficie,  entro  i  limiti  stabiliti
dall'articolo  35  della  presente  legge, qualora alla stessa non si
provveda per l'intero piano di zona;
    c)  la  spesa  prevista  per  la  realizzazione  delle  opere  di
urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  delle  opere di carattere
generale;
    d)  i  mezzi  finanziari  con  i  quali  il comune o il consorzio
intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
  I  programmi  di  attuazione e le varianti di aggiornamento annuale
sono   approvati   con   deliberazione   del   consiglio  comunale  o
dell'assemblea  del  consorzio  dei comuni immediatamente esecutiva e
soggetta al solo controllo di legittimita'.
  In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera
b)  del  precedente  secondo  comma  la utilizzazione delle aree puo'
avvenire  esclusivamente  in  regime  di  superficie  e  la  relativa
determinazione  e'  vincolante  in sede di approvazione dei programmi
pluriennali di attuazione".

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
  Qualora  entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme
ovvero  dall'approvazione  del piano di zona il comune o il consorzio
dei  comuni  non  provveda  agli  adempimenti  di  cui  al precedente
articolo  1,  la  regione  e'  tenuta  ad  adottare  i  provvedimenti
necessari  per  la nomina di un commissario cui spetta procedere agli
stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni,
competono  tutti  i  poteri  degli  organi dell'ente. I provvedimenti
adottati  dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo
di legittimita'.

  All'articolo 3 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato
o  della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale
possono  essere  localizzati  anche  nell'ambito  del  piano  di zona
adottato  e non ancora approvato con le modalita' di cui all'articolo
51  della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree cosi' individuate
viene concesso il diritto di superficie.

  al secondo comma e' soppresso il primo periodo;

  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  La  indicazione  delle  aree  effettuata  ai sensi dell'articolo 51
della  legge  22  ottobre  1971, n. 865, comporta la dichiarazione di
pubblica  utilita'  di  tutte le opere che sulle stesse devono essere
eseguite e di urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori.

  All'articolo 4 e' premesso il seguente comma:
  Le  disposizioni  contenute  nel  titolo  II della legge 22 ottobre
1971,   n.  865,  relative  alla  determinazione  dell'indennita'  di
espropriazione,  si  applicano  a  tutte  le  espropriazioni comunque
preordinate  alla  realizzazione  di  opere  o di interventi da parte
dello  Stato,  delle  regioni,  delle province, dei comuni o di altri
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.
  le  parole:  Fino  all'entrata  in  vigore,  sono  sostituite dalle
seguenti:  in  carenza; dopo la parola: espropriazione, sono inserite
le seguenti: e di occupazione.

  All'articolo 8 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  Con  delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio
di  comuni  nel  cui  territorio  e'  prevista  la  realizzazione  di
interventi  di  edilizia  residenziale  a totale carico dello Stato o
della  regione  o comunque fruenti di contributo statale o regionale,
sono    indicate    ai    soggetti    incaricati   della   attuazione
dell'intervento,  entro  sessanta  giorni  dalla  richiesta,  le aree
comprese  nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

  al  secondo  comma  dopo  la  parola:  provvede,  sono  aggiunte le
seguenti: entro i successivi sessanta giorni.

  il terzo comma e' soppresso;

  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  I  provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i
soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per
dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa
e la progettazione delle opere.

  Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
  Le   aree  assegnate  dal  comune  o  dal  consorzio  di  comuni  a
cooperative  edilizie  prima  dell'entrata  in  vigore della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31
dicembre  1973  vengono  mantenute  nel  regime  in  cui  sono  state
assegnate  e  per  la  utilizzazione delle stesse viene stipulata una
convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
  In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo
35, che il comune o il consorzio e' tenuto ad adottare entro sei mesi
dalla  entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa
che  si  impegni  ad  accettare  il  contenuto  della  convenzione ad
iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

  All'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente:
  Gli  istituti  autonomi  per  le  case  popolari,  i quali ai sensi
dell'articolo  60  della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono
procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree
loro  indicate,  ne  fanno  richiesta  al  comune  o al consorzio dei
comuni.  Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il
consorzio  non  abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si
intende accolta.

  il secondo comma e' soppresso.

  All'articolo  10,  dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le
seguenti:  che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione;
dopo  le  parole:  stipulazione  della  convenzione,  e'  aggiunta la
seguente: stessa.

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  Per  gli  interventi di edilizia residenziale a totale carico dello
Stato  o  della  regione  o  comunque fruenti di contributo statale o
regionale,  il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro
quindici  giorni  dalla  presentazione  della stessa alla commissione
edilizia,   ai   competenti   sovrintendenti  ai  monumenti  ed  alle
antichita',  nei  casi  in  cui  le  norme vigenti prescrivano i loro
pareri,   e  al  competente  comandante  dei  vigili  del  fuoco.  La
commissione  edilizia,  integrata  dai  competenti  sovrintendenti ai
monumenti  ed  alle  antichita' o da loro rappresentanti, nei casi in
cui  le  norme  vigenti  prescrivano  il  loro  parere,  nonche'  dal
competente   comandante   dei   vigili   del   fuoco   o  da  un  suo
rappresentante,  esprime  il proprio parere entro trenta giorni dalla
trasmissione  della  domanda.  Il  sindaco  decide  sulla domanda nei
quindici  giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il
rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.
  Il  parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce
tutti  i  pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni
di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.
  Qualora  i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichita' od i loro
rappresentanti  in  seno  alla  commissione edilizia non diano parere
favorevole  al  rilascio  della  licenza  edilizia,  il  termine  per
provvedere  sulla  domanda  di  licenza e' sospeso per quarantacinque
giorni.
  Trascorso  tale  termine  senza  che  il  Consiglio superiore delle
antichita'  e  belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il
sindaco provvede.

  All'articolo  12  le  parole:  il 31 dicembre 1973, sono sostituite
dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme.

  All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962,
n.  167,  sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di cui all'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

  L'articolo 15 e' soppresso.
  All'articolo  16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante
dell'ente   medesimo,  sono  aggiunte  le  seguenti:  ,  o  a  favore
dell'impresa   esecutrice  dei  lavori,  in  base  a  delegazione  di
pagamento  rilasciata  dall'ente  mutuatario  alla  Cassa  depositi e
prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

  All'articolo  17,  primo  comma,  le  parole: fruenti di contributo
statale,  sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello Stato
o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale;
alla  fine  del medesimo comma le parole: salvo approvazione da parte
della  stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti: L'aumento
dovra'  comunque  essere  mantenuto  entro un limite massimo, fissato
preventivamente con scheda segreta.

  All'articolo  19,  primo  comma,  le  parole: lire 2 miliardi, sono
sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi.

  All'articolo  22,  le parole: possono essere, sono sostituite dalla
seguente: sono.

  All'articolo 23 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Il  Ministro  per  i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del
personale  di  cui  all'articolo  18 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero
dei  lavori  pubblici  apposita  commissione  consultiva in cui siano
rappresentate     le     organizzazioni     sindacali    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.

  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente articolo 24-bis:
  La  Cassa  depositi  e prestiti accreditera' agli Istituti autonomi
per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori
pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale,
i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
  E'  soppresso  il  quarto  comma  dell'articolo  10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 giugno 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - LAURICELLA -
                                                 COLOMBO - GIOLITTI -
BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)