Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 249 del 21/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1974 n. 171)
Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.
Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I giovani che nella prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora nei confronti dei suddetti giovani sia stata iniziata azione penale per reati militari determinati da obiezione di coscienza, l'azione rimane sospesa fino alla decisione del Ministro per la difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati, anche se la sentenza sia divenuta irrevocabile, in caso di accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 maggio 1974 LEONE ZAGARI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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