Legge Ordinaria n. 249 del 21/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1974 n. 171)
Disposizioni per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  giovani  che  nella  prima  applicazione della legge 15 dicembre
1972,  n. 772, siano incorsi nella decadenza dei termini previsti per
la  presentazione  della  domanda di riconoscimento dell'obiezione di
coscienza, possono presentare la domanda stessa entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
  Qualora  nei  confronti  dei  suddetti  giovani  sia stata iniziata
azione   penale  per  reati  militari  determinati  da  obiezione  di
coscienza,  l'azione  rimane sospesa fino alla decisione del Ministro
per  la  difesa sulla domanda. Per coloro che siano stati condannati,
anche   se   la  sentenza  sia  divenuta  irrevocabile,  in  caso  di
accoglimento della domanda, si applicano le disposizioni del quarto e
quinto comma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 maggio 1974

                                LEONE

                                                     ZAGARI - TAVIANI

                                                     Visto,        il
Guardasigilli: ZAGARI
 

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