Legge Ordinaria n. 323 del 16/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1974 n. 210)
Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della determinazione del contributo a carico dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  comma  quinto  dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, e' sostituito dal seguente:
  "Con  decorrenza  dal  1 gennaio 1972 la somma di cui al precedente
comma dovra' corrispondere ad un minimo del 70 per cento dell'importo
globale   dei  contributi  riscossi  per  l'assicurazione  contro  le
malattie  e, in caso di modifiche dei costi assistenziali, non potra'
comunque  superare il 75 per cento dell'importo globale suddetto. Con
decorrenza  1  gennaio  1973  le  anzidette  percentuali sono elevate
rispettivamente al 75 per cento ed all'80 per cento".
 

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