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Legge Ordinaria n. 329 del 16/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1974 n. 211)
Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal
seguente:
  "La  denominazione  "birra" e' riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione  alcoolica  con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o
di  saccharomyces  cerevisiae  dei  mosti preparati con malto di orzo
anche torrefatto ed acqua, amaricati con luppolo.
  Il  luppolo puo' essere utilizzato anche in polvere, sotto forma di
estratti o di concentrati.
  Il  Ministro  per  la  sanita',  con proprio decreto, stabilisce le
caratteristiche  ed  i  requisiti  di  purezza  dei  prodotti innanzi
indicati,  ne  definisce  le  modalita'  di lavorazione e prescrive i
necessari controlli per le varie fasi di produzione.
  Il  malto  d'orzo puo' essere sostituito con malto di frumento, con
riso  o  con  altri  cereali  anche rotti o macinati o sotto forma di
fiocchi  fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul
peso complessivo del cereale impiegato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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