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Legge Ordinaria n. 346 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1974 n. 215)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,
concernente  modificazioni  al  regime  fiscale  di  alcuni  prodotti
petroliferi  e  imposizione  di un prelievo tributario una tantum sui
veicoli   a   motore,   autoscafi  ed  aeromobili,  con  le  seguenti
modificazioni:
  All'articolo 1,
    nel  terzo  comma,  il  secondo  capoverso  e'  sostituito con il
seguente:
    "1)   acquistata   con  speciali  buoni  da  automobilisti  e  da
motociclisti,  stranieri  od  italiani  residenti  all'estero,  per i
viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800";
    nel  terzo  comma,  terzo  capoverso,  sono aggiunte, in fine, le
parole:  "e  dall'Automobile  club  d'Italia e possono essere venduti
soltanto  all'estero  e  dagli  uffici di frontiera, con pagamento in
valuta estera";
    nel  terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: "da
emanarsi  non  oltre  il  trentesimo  giorno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto".
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  3-bis.  -  L'articolo 14 del regio decreto-legge 18 febbraio
1939,  n.  334,  convertito  nella  legge  2  giugno  1939,  n.  739,
sostituito con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e'
sostituito dal seguente:
  "Sulla   deficienza   riscontrata   negli  inventari  dei  prodotti
petroliferi,  custoditi  nei  magazzini  di  fabbrica,  nei  depositi
doganali  ed  in quelli assimilati ai doganali di proprieta' privata,
e'  accordato  l'abbuono  della  imposta a titolo di calo naturale di
giacenza,  purche'  la  deficienza  non  superi la misura percentuale
annua in peso indicata qui appresso:
    1)  benzina  e  prodotti  ad  essa  fiscalmente assimilati: 4 per
cento;
    2)  altri  prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di
composizione simile: 1 per cento.
  Gli  abbuoni  di  cui al precedente comma sono calcolati in ragione
del periodo di giacenza.
  Sulla  deficienza  rispetto  alla bolletta di cauzione, riscontrata
all'arrivo  dei prodotti petroliferi gravati di imposta, e' accordato
l'abbuono  dell'imposta  stessa  se  la  deficienza  e' contenuta nei
limiti  appresso  indicati  ed  e'  escluso  il  sospetto di illecita
sottrazione:
    1)  prodotti  petroliferi  trasportati  per  via  mare  o per via
d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:
      a)  benzina  e  prodotti  ad essa fiscalmente assimilati: 2 per
cento;
      b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di
composizione simile: 1 per cento;
    2)  prodotti  petroliferi  trasportati  per ferrovia (in cisterne
ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento"".

  "Art.  3-ter.  -  Le  deficienze  riscontrate  negli  inventari dei
prodotti   petroliferi  custoditi  nei  magazzini  di  fabbrica,  nei
depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonche' i relativi
abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'articolo 8 della
legge  31  dicembre  1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai
compartimenti  doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I
risultati   della  revisione  e  dei  controlli  sono  comunicati  al
Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre".

  "Art.  3-quater.  - L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393,
sostituito  dall'articolo 5-bis della legge 15 novembre 1973, n. 733,
e' sostituito dal seguente:
  "Il   Ministro   per  le  finanze,  con  proprio  decreto,  emanato
annualmente  di  concerto  con  i  Ministri  per  il  bilancio  e  la
programmazione  economica  e  per  il  tesoro,  puo'  autorizzare  la
concessione  di  una  maggiore  dilazione  sino  ad  un massimo di 90
giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.
  Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o
modificare  la  concessione  di  cui  al  primo comma anche nel corso
dell'anno.
  Per  il  periodo di maggiore dilazione e' dovuto il pagamento degli
interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro
per  le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse
dei   buoni   ordinari  del  tesoro  con  scadenza  a  tre  mesi  per
investimenti  liberi  comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento
al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".
  In  sede  di  prima applicazione della disposizione di cui al terzo
comma  dell'articolo  2  della  legge  28  marzo  1968, n. 393, quale
modificato  dal  presente articolo, il Ministro per le finanze dovra'
prevedere,  nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate
nel  primo  comma  del precitato articolo 2, che il nuovo livello del
saggio  d'interesse  dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui
versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
  Le  concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione
non  possono  essere  accordate  per un importo complessivo superiore
all'ammontare  globale  delle  dilazioni  concesse  alla  data del 30
aprile 1974.
  Per  ciascuna  azienda  la  maggiore  dilazione  non  puo' superare
l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta.
Per  le  aziende  che  a  tale  data  non  fruivano del beneficio, la
concessione  puo'  essere  accordata  per  l'anno successivo a quello
della  domanda  e l'ammontare della maggiore dilazione e' determinato
tenendo  conto  dell'imposta  pagata per le estrazioni effettuate nel
periodo   agosto-ottobre   dello   anno  precedente  a  quello  della
concessione,  ragguagliandola  alle  aliquote  d'imposta vigenti alla
data  del  30  aprile  1974.  Resta  fermo,  in  ogni caso, l'importo
complessivo  di  cui  al  comma  precedente  e,  in  relazione a tale
massimale,  sono  proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione
fruito  da  ciascuna  azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai
nuovi  richiedenti  sulla  base  dei  criteri  stabiliti nel presente
comma".

  "Art.  3-quinquies.  - I primi due commi dell'articolo 79 del testo
unico  delle  disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
sono sostituiti dai seguenti:
  "E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta
dell'operatore,  il  pagamento  differito dei diritti doganali per un
periodo  di  trenta  giorni.  Il Ministro per le finanze, con proprio
decreto,  emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
bilancio  e  la  programmazione  economica  e  per  il  tesoro,  puo'
autorizzare  in via generale la concessione di una maggiore dilazione
fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.
  Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o
modificare  la  concessione  di  cui  al primo comma, anche nel corso
dell'anno.
  L'agevolazione  del  pagamento  differito  comporta  lo obbligo del
pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al
saggio  stabilito  semestralmente  con  decreto  del  Ministro per le
finanze  in  misura  pari al tasso medio posticipato di interesse dei
buoni  ordinari  del  tesoro per investimenti liberi comunicato dalla
Banca  d'Italia  con riferimento al trimestre precedente l'emanazione
di detto decreto.
  La  concessione  del  pagamento  differito,  sia per i primi trenta
giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a
garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata
cauzione ai sensi del successivo articolo 87".

  "Art.  3-sexies.  -  L'articolo 1-bis contenuto nell'articolo unico
della   legge   15   novembre   1973,  n.  733,  di  conversione  del
decreto-legge  29  settembre  1973,  numero  578,  e'  sostituito dal
seguente:
  "L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  per  i carburanti
agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne e' ridotta
al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975".
  All'articolo 4,
    nel  primo  comma,  le parole: "o sara' pagata, ancorche' per uno
soltanto   dei  periodi  fissi  indipendenti  stabiliti  dalle  norme
vigenti",  sono  sostituite  con  le  le parole: "pagata, per uno dei
periodi  fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia
in  corso  alla detta data, o sara' pagata per uno dei detti periodi"
ed e' soppresso il seguente primo alinea della tabella:
      "autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV lire 6.000";
    al  secondo  comma,  il  quarto,  quinto, sesto, settimo e ottavo
alinea della tabella sono sostituiti con i seguenti:
      "autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000;
      autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000;
      autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000";
    nel  terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: "L'imposta e'
ridotta  alla  meta' per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da
oltre  dieci  anni  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto";
    nel  quarto  comma  le parole: "entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto",  sono sostituite con le
parole: "entro il 30 settembre 1974";
    nel  settimo comma le parole: "pari a tre volte", sono sostituite
con  le  parole:  "pari  a  due  volte", e sono aggiunte, in fine, le
parole:  "Al  pagamento  dell'imposta  evasa e della soprattassa sono
obbligati  solidalmente,  ove  siano soggetti diversi, l'autore della
violazione  e  il  proprietario  del  veicolo  alla data in cui viene
accertata la violazione stessa".
  All'articolo 5,
    nel  primo  comma,  le parole: "esclusi quelli adibiti soltanto a
scuola di pilotaggio", sono sostituite con le parole: "esclusi quelli
di proprieta' degli aero clubs"
e la tabella e' sostituita dalla seguente:
      "aeromobili  con  propulsione  ad  elica con potenza massima di
decollo fino a 180 HP L. 500 mila;
      aeromobili  con  propulsione  ad  elica  con potenza massima di
decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;
      aeromobili  con  propulsione  ad  elica  con potenza massima di
decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;
      aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni";
    nel  secondo  comma,  le  parole:  "entro  30  giorni  dalla data
stessa",  sono  sostituite  con  le  seguenti: "entro il 30 settembre
1974".
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

  "Art.  5-bis.  -  Sono competenti all'accertamento delle violazioni
agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli
agenti   di   polizia   tributaria,   nonche'   gli  organi  indicati
nell'articolo   38   del   testo   unico   delle  leggi  sulle  tasse
automobilistiche  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39".

  "Art.  5-ter.  -  Per  i  versamenti  da parte dell'ACI delle somme
relative  alla  riscossione  dei  tributi indicati nell'articolo 4 si
applicano,   relativamente   ai   termini   ed   alle  modalita',  le
disposizioni  previste  dalla  convenzione  approvata con decreto del
Ministro  per  le  finanze  del  29  novembre  1969  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 4 febbraio 1970".
  All'articolo 6,
    dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
  "E'  costituito  presso  la  Cassa  depositi  e  prestiti,  che  lo
amministra  secondo le norme disciplinanti la sua attivita', un fondo
speciale,  con  gestione  autonoma,  destinato all'acquisto di titoli
mobiliari emessi da istituti speciali per ii credito a medio termine.
  La  dotazione  del  fondo,  costituita  mediante  conferimenti  del
Ministero  del  tesoro, e' di lire 250 miliardi e sara' depositata in
apposito  conto  corrente  infruttifero  presso la Tesoreria centrale
dello Stato.
  Gli  utili  del  fondo,  al  netto  delle spese di amministrazione,
saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.
  All'onere  derivante  dai  conferimenti di cui al precedente quarto
comma   si  provvede  con  un  corrispondente  importo  dei  proventi
derivanti  dall'applicazione  degli  articoli  4  e  5  del  presente
decreto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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