Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 354 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1974 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonche' per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente: Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' soppresso ed il quarto comma del predetto articolo 21 e' sostituito dal seguente: "La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura puo' essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti". Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti: "Lo stesso Ministro, con propri decreti, puo' altresi' determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalita' ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si rende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto". Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi. L'articolo 6 e' sostituito con il seguente: Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione. Negli allegati indicati nell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi. All'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta. All'articolo 9, il secondo comma e' soppresso. All'articolo 10, dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le parole: "non trasferibili", ed e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli. All'articolo 11, sono premessi i seguenti commi: Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, puo' essere incaricato, con decreto del Ministro per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici della amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilita' previste dall'articolo 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalita' di attuazione delle norme contenute nel precedente comma. All'articolo 12 le parole: "di diritto pubblico o di interesse nazionale", sono sostituite con le parole: "di cui all'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato"; dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le parole: "non trasferibile", e le parole: "secondo le ipotesi", sono sostituite con le parole: "con le modalita'"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sara' determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono soppressi. Le tabelle A e B sono soppresse.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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