Legge Ordinaria n. 361 del 19/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1974 n. 219)
Adeguamento dell'indennita' di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato
con  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato 2
dicembre 1946, n. 567, e' sostituito dal seguente:
  "Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio
nei  tronchi  di  vigilanza  e  di guardia, e' concesso l'alloggio di
servizio con le eventuali pertinenze.
  In  mancanza  di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati
suddetti,  a  decorrere  dal  1  gennaio 1973, una indennita' mensile
nella  misura  rispettivamente  di lire 6.000, se ammogliati o vedovi
con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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