Legge Ordinaria n. 38 del 15/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1974 n. 61)
Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo   32   del  testo  unico  relativo  alle  norme  sulla
disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le
seguenti modifiche e aggiunte:
    a)  al  termine  del  primo  comma,  dopo  le  parole  "dal piano
stradale",  sono  aggiunte  le  parole:  "Per  gli  autobus e filobus
destinati   a  servizi  pubblici  di  linea  urbani  e  suburbani  e'
consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30";
    b)  al  secondo  comma,  le parole "Per gli autobus a due assi e'
consentita la lunghezza di 11 metri", sono sostituite dalle seguenti:
"Per  gli  autobus  e  filobus  a  due  o  piu' assi e' consentita la
lunghezza di 12 metri".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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