Legge Ordinaria n. 413 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 settembre 1974 n. 238)
Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche' dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'articolo 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  provvedere  ai  maggiori  oneri connessi alla esecuzione delle
opere   comprese   nei   programmi  di  edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo  12  della  legge  28  luglio  1967, n. 641, nonche' dei
programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui
statali  di  cui  all'articolo  32 ultimo comma della legge 28 luglio
1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che
siano gia' iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state
appaltate  o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione
alla  data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal
primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi
alla  condizione  che  i  relativi pagamenti non superino, in ciascun
anno finanziario, l'importo di lire:
    30 miliardi per l'anno finanziario 1974;
    120 miliardi per l'anno finanziario 1975;
    100 miliardi per l'anno finanziario 1976.

  I  finanziamenti  relativi alle opere programmate per le quali alla
data  di  entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso
il  decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di
concerto  dal  Ministro  per  i lavori pubblici e dal Ministro per la
pubblica  istruzione  per  eventuali integrazioni degli interventi di
cui al precedente comma.
 

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