Legge Ordinaria n. 46 del 11/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 13 marzo 1974 n. 68)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  11 gennaio 1974, n. 1, concernente l'istituzione
del  Consorzio  autonomo  del porto di Napoli, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
  Nell'articolo 1, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"da  emanarsi  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge".

  Nell'articolo 2
  al  secondo  comma,  alla  fine del numero 1), le parole: "ai detti
traffici" sono sostituite con le altre:
  "ai traffici marittimi";
  al  secondo  comma, numero 7), le parole: "delle opere stesse" sono
sostituite con le altre: "delle opere marittime";
  al secondo comma, il numero 11) e' sostituito con il seguente:
  "11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti
della  circoscrizione  consortile;  disciplinare  in  particolare  il
lavoro  portuale  e formare le relative tariffe in esplicazione delle
funzioni  attribuite  alla  autorita'  preposta  alla  disciplina del
lavoro  portuale,  agli  uffici del lavoro portuale, ai comandanti di
porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle
commissioni   di   lavoro   portuale   territorialmente   competenti,
costituiti   in   conformita'   della  vigente  normativa  e  con  le
attribuzioni ad esse devolute".

  Nell'articolo 3
  al  primo  comma, fra i partecipanti al Consorzio, e' inserito come
sesto dell'elenco: "il Banco di Napoli";
  all'ultimo  comma,  in  fine, le parole: "sentita l'assemblea" sono
sostituite con le altre: "su proposta dell'assemblea".

  Nell'articolo 4
  al primo comma, la lettera a) e' sostituita con la seguente:
  "a) del contributo dello Stato disposto con legge";
  al primo comma, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
  "a-bis)  di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire
500  milioni  da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero   della   marina  mercantile  in  ciascuno  degli  esercizi
finanziari dal 1974 al 1977".

  Nell'articolo 6
  la rubrica dell'articolo e' sostituita con la seguente:
    (Presidente,  vice  presidente,  ufficio  di presidenza) il terzo
comma e' sostituito con il seguente:
  "Presso  la  presidenza,  e'  costituito  un  ufficio di presidenza
composto  dal  presidente del Consorzio, dal vice presidente, dai due
segretari   dell'assemblea   e   del   consiglio   direttivo  di  cui
all'articolo  10 e dal presidente della giunta regionale campana o da
un suo delegato".

  Nell'articolo 8
  al  primo  comma,  lettera  a),  sono  soppressi  i  rappresentanti
corrispondenti ai numeri 7), 8), 9), 10), 11) e 12);
  al  primo  comma,  lettera  b),  il  numero 13) e' sostituito con i
seguenti:
  "13),  13-bis),  13-ter)  il presidente della giunta regionale o un
suo  delegato  e  due rappresentanti eletti dalla assemblea regionale
fra i propri componenti";
  al  primo  comma,  lettera  c),  dopo il numero 16), e' inserito il
seguente:
  "16-bis) il presidente del Banco di Napoli o un suo delegato";
  al primo comma, alla lettera e), dopo le parole:
  "lavoratori  portuali"  sono  soppresse  le parole: "di cui tre del
porto di Napoli";
  il terzo comma e' sostituito con il seguente:
  "I  componenti  di  cui  alle  lettere  d)  ed e) sono nominati dal
Ministro  per  la  marina mercantile su designazione delle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, competenti per
territorio.";
  il quarto comma e' sostituito con il seguente:
  "Il Ministro per la marina mercantile provvedera' direttamente alle
nomine nei casi di cui alle lettere d) ed e), qualora le designazioni
non  vengano  effettuate  entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta del Ministro per la marina mercantile.";
  all'ultimo   comma  le  parole:  "di  cui  alla  lettera  d)"  sono
sostituite  con  le  altre: "di cui alle lettere c), numeri 16), 23),
24), 25), e d)".

  L'articolo 10 e' sostituito col il seguente:

  "Art.  10.  -  (Consiglio  direttivo).  - Il consiglio direttivo e'
composto   oltre   che   dal  presidente  e  dagli  altri  componenti
dell'ufficio di presidenza, di cui all'articolo 6, da:
    1)  il  capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime
di Napoli;
    2) il capo della circoscrizione doganale di Napoli;
    3)  il direttore del compartimento di Napoli delle ferrovie dello
Stato;
    4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, o un
suo delegato;
    5) il sindaco del comune di Napoli, o un suo delegato;
    6)  il  rappresentante  della  camera  di  commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Napoli;
    7)  uno  dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie
di  cui  alla  lettera d) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto
dai rappresentanti stessi;
    8)  uno  dei  rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori
portuali  di  cui alla lettera e) dell'articolo 8, eletto a scrutinio
segreto  dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante
del personale del Consorzio.
  Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente del Consorzio e
puo'  suddividersi  in  sezioni con competenze specifiche determinate
dal regolamento di esecuzione del presente decreto.
  Per  la  validita'  delle  riunioni  del  consiglio  e' prevista la
presenza della meta' piu' uno dei componenti".
  Nell'articolo 13, al primo comma, dopo le parole:
  "delle  finanze",  sono  inserite le altre: ", del bilancio e della
programmazione economica, dei trasporti e dell'aviazione civile,".
  Dopo l'articolo 17, e' aggiunto il seguente:
  "Art.   17-bis.   -   (Copertura  finanziaria).  -  Alla  copertura
dell'onere  di  lire  500 milioni, derivante dalla lettera a-bis) del
precedente articolo 4, si provvede per l'esercizio 1974 con i residui
dei fondi stanziati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 19, non utilizzati
entro  il 31 dicembre 1973 e relativi alla conversione dell'attivita'
cantieristica  navale  in  altre attivita' industriali. A tal fine le
dette  disponibilita'  saranno versate all'entrata del bilancio dello
Stato  e quindi iscritte in apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

  Nell'articolo 18
  all'ultimo comma, sono aggiunte le parole: "senza che essi occupino
posti  previsti nella dotazione organica del personale dipendente dal
Consorzio";
  alla fine dell'articolo, e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  personale  assunto  successivamente  al  10  novembre 1965 dal
cessato  Ente  autonomo  del porto di Napoli e dal Consorzio autonomo
del  porto  di  Napoli  il  quale,  all'atto  dell'assunzione risulti
iscritto   all'assicurazione   obbligatoria   per  l'invalidita',  la
vecchiaia  e  i  superstiti (INPS) puo' optare tra il mantenimento di
tale  trattamento  pensionistico  o  l'iscrizione  alla  Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)".

  Dopo l'articolo 22, e aggiunto il seguente:

  "Art.  22-bis.  -  (Ristrutturazione  del  sistema  viario).  -  Il
Consorzio  elaborera',  entro  il  termine di un anno dall'entrata in
vigore della legge di conversione - sentita la regione Campania e gli
enti  locali  interessati  - un piano di ristrutturazione del sistema
viario  che  preveda  le  opere  necessarie  ed  urgenti  al  fine di
eliminare  le  attuali  gravi  difficolta'  del traffico stradale nel
retroterra urbano.
  Il  piano  sara' sottoposto per l'approvazione alle amministrazioni
interessate,  che  dovranno  provvedere entro il termine di 90 giorni
dalla ricezione".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1974

                                LEONE

                                                 RUMOR - PIERACCINI -
                                                 LA MALFA - COLOMBO -
                                                GIOLITTI - LAURICELLA
                                                              - PRETI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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