Legge Ordinaria n. 484 del 17/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 ottobre 1974 n. 267)
Proroga della durata in carica degli attuali organi elettivi dell'artigianato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il   periodo   di   durata  in  carica  delle  attuali  commissioni
provinciali   per   l'artigianato,   nonche'  del  comitato  centrale
dell'artigianato,  costituiti  a norma della legge 25 luglio 1956, n.
860,   gia'  prorogato  dalla  legge  15  giugno  1973,  n.  364,  e'
ulteriormente prorogato di un anno.
  Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati
e  dei  consigli  di amministrazione delle casse mutue provinciali di
malattia  per  gli  artigiani,  nonche'  del consiglio centrale della
Federazione   nazionale   delle  casse  mutue  di  malattia  per  gli
artigiani,  fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2,
3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, e' prorogato di un anno.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 agosto 1974

                                LEONE

                                                    RUMOR - DE MITA -
                                                             BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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