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Legge Ordinaria n. 525 del 14/10/1974 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1974 n. 290)
Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle universita'.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le    elezioni   dei   rappresentanti   degli   studenti   previste
dall'articolo  9 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito
con  modificazioni  nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo
tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico.
  Le  norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo
9 devono prevedere:
    a)   la   possibilita'   di  presentazione  di  liste,  tra  loro
concorrenti  a  sistema  proporzionale,  con  numero di candidati non
superiore  al  numero  degli  eligendi;  la possibilita' di esprimere
preferenze  all'interno della lista prescelta in numero non superiore
a un terzo degli eligendi;
    b) la durata in carica non superiore ad un anno;
    c)  le modalita' di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni
o di perdita della qualita' di elettore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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